Il decreto attuativo firmato il 4 maggio fissa i criteri per i beni energetici agevolabili, stabilisce un tetto del 105% sul fabbisogno e disciplina l’integrazione di sistemi fotovoltaici e di accumulo (BESS).

Con la firma del provvedimento attuativo sull’iperammortamento 2026, avvenuta il 4 maggio, trovano una definizione ufficiale le regole operative per gli investimenti aziendali in autoproduzione da fonti rinnovabili. Le disposizioni, contenute nell’articolo 8 del decreto, confermano le indiscrezioni delle bozze precedenti: viene introdotto il tetto massimo del 105% rispetto al fabbisogno energetico dell’impresa, viene dettagliato l’elenco dei beni ammissibili e vengono stabiliti i massimali di costo specifici per il comparto fotovoltaico.

Nota di aggiornamento:I dati riportati si basano sul testo siglato il 4 maggio 2026. L’efficacia definitiva è subordinata alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevista a seguito del visto di regolarità della Corte dei Conti.

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Indice degli argomenti

1.           I beni agevolabili per l’autoproduzione verde

2.           Il limite del 105% sul fabbisogno energetico

3.           Sistemi di accumulo: vincoli di asservimento e proporzionalità

4.           Fotovoltaico: requisiti europei e tetti di spesa.

1. I beni agevolabili per l’autoproduzione verde

L’articolo 8 del Decreto Iperammortamento individua i beni materiali strumentali nuovi che consentono l’accesso al beneficio fiscale, purché destinati all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili:

  • Gruppi di generazione di energia elettrica.
  • Trasformatori posizionati a monte dei punti di connessione e relativi contatori/misuratori.
  • Impianti per la produzione di energia termica finalizzata esclusivamente al calore di processo (inclusi i relativi sistemi di accumulo), a condizione che vi sia un’elettrificazione dei consumi alimentata da fonti rinnovabili autoprodotte o certificate tramite contratti conformi alla deliberazione ARERA ARG/elt 104/11.
  • Servizi ausiliari di impianto.
  • Impianti di stoccaggio dell’energia direttamente asserviti ai gruppi di generazione.

Regola sulla conclusione dell’investimento:A differenza dei beni materiali inclusi negli Allegati IV e V (per i quali fa fede la consegna), per questa specifica categoria di investimenti legati alle rinnovabili rileva esclusivamente ladata di fine lavori.

2. Il limite del 105% sul fabbisogno energetico

Il provvedimento definisce una precisa soglia dimensionale per evitare il sovradimensionamento degli impianti: la capacità produttiva massima stimata non può superare il105% del fabbisogno energeticodello stabilimento produttivo. Tale fabbisogno viene calcolato sulla base dei consumi medi annui registrati nell’esercizio precedente, applicando i parametri e i fattori di conversione indicati nell’Allegato 1 del decreto.

Questo vincolo stringente ancora l’agevolazione al reale consumo interno dell’azienda, escludendo dall’iperammortamento gli impianti configurati principalmente per la vendita di energia in rete. La tolleranza del 5% è stata prevista unicamente per assorbire eventuali fluttuazioni o incrementi dell’attività produttiva.

3. Sistemi di accumulo, vincoli di asservimento e proporzionalità

I sistemi di stoccaggio dell’energia (BESS) rientrano tra i beni agevolabili, ma l’accesso all’incentivo è subordinato a una condizione rigorosa, che restringe il campo rispetto ad alcune versioni preliminari del testo, i sistemi di accumulo sono ammessisolo se integrati e asserviti a nuovi gruppi di generazioneacquistati contestualmente con il medesimo investimento.

Di conseguenza, l’installazione di sistemi di accumulo isolati o abbinati a impianti di generazione preesistenti non ha diritto all’iperammortamento per le rinnovabili. Il principio di proporzionalità tra la capacità del sistema di accumulo e la potenza dell’impianto di generazione associato costituirà un elemento cruciale di verifica all’interno dellaperizia tecnica asseverata, documento obbligatorio per convalidare l’investimento.

4. Fotovoltaico, requisiti europei e tetti di spesa

Per il settore fotovoltaico resta tassativo ilrequisito della provenienza comunitaria, i moduli godono dell’agevolazione solo se iscritti al registro ENEA sotto le lettere b) e c). La cancellazione del vincolo“Made in Europe”, introdotta per altre tipologie di beni negli Allegati IV e V, non trova applicazione in questo ambito.

Inoltre, l’Allegato 1 del decreto fissa i limiti massimi di costo ammissibile per chilowatt picco:

–Impianti fino a 20 kWp,spesa massima agevolabile pari a1.420 euro/kW(per moduli di categoria “b”);

– Impianti superiori a 1.000 kWp,spesa massima agevolabile pari a840 euro/kW(per moduli di categoria “b”).

Le quote di spesa che superano tali soglie non saranno conteggiate nella base imponibile per il calcolo della maggiorazione fiscale. Per le aziende in fase di pianificazione, il riscontro tra i preventivi dei fornitori e i tetti di spesa ministeriali rappresenta un passaggio preventivo indispensabile per determinare l’esatto ammontare del beneficio economico.